IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326
(Sistema Tessera Sanitaria); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo del comma 5-bis del citato art. 50; 
  Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175 recante  semplificazione  fiscale  e  dichiarazione  dei
redditi precompilata, il quale prevede che ai fini  dell'elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata  da  parte  dell'Agenzia
delle entrate: 
    le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e dei  policlinici  universitari,  le  farmacie
pubbliche e private, i presidi  di  specialistica  ambulatoriale,  le
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza  protesica
e  di  assistenza  integrativa  e  gli  altri  presidi  e   strutture
accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; 
    gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; 
  inviano al Sistema TS, secondo le  modalita'  previste  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  26  marzo  2008  i
dati relativi alle  prestazioni  erogate,  ad  esclusione  di  quelle
previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa  a
disposizione dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate,  attuativo  dell'art.  3,  comma  5  del
decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  concernente   le
modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi  2  e  3  del
citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre  2014,  n.
175; 
  Visto il provvedimento  n.  123325/2016  del  29  luglio  2016  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma  5
del decreto legislativo 21 novembre 2014,  n.  175,  come  modificato
dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre  2015,  n.
208 (Legge stabilita' 2016); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  185  dell'11
agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175; 
  Considerato che il predetto provvedimento  n.  123325/2016  del  29
luglio 2016 del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  prevede,  tra
l'altro, una modifica alle Tipologie  dei  dati  di  spesa  sanitaria
indicate nel provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  limitatamente  alle   prestazioni   di
chirurgia estetica e che, pertanto, risulta  necessario  adeguare  le
Tipologie  di  spesa  di  cui  al  citato   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 949, lettera a) della legge stabilita'  2016,
il  quale  modifica  il  predetto  art.  3,  comma  3,  del   decreto
legislativo  21  novembre  2014,  n.  175  estendendo  l'obbligo   di
trasmissione telematica dei dati alle prestazioni  erogate  dall'anno
2016, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei
servizi sanitari e non accreditate, con le medesime modalita' di  cui
al medesimo art. 3, comma 3,  del  decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175; 
  Visto l'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del  30  dicembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  305  del  30  dicembre
1992, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e
all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie; 
  Visto l'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193  del  2006,
concernente le autorizzazioni regionali per la vendita  al  dettaglio
dei medicinali veterinari; 
  Ritenuto di far riferimento al procedimento di cui ai  citati  art.
8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e art.  70,
comma  2  del  decreto  legislativo  n.  193  del   2006,   ai   fini
dell'individuazione delle strutture autorizzate, in  assenza  di  una
specifica indicazione del citato art. 1, comma 949, lettera a)  della
legge stabilita' 2016; 
  Considerato, pertanto, che risultano  obbligate  alla  trasmissione
telematica dei dati delle prestazioni sanitarie di  cui  al  predetto
art. 1, comma 949, lettera a) della legge  stabilita'  2016  le  sole
strutture autorizzate ai sensi dei  citati  art.  8-ter  del  decreto
legislativo n. 502 del 30 dicembre  1992  e  art.  70,  comma  2  del
decreto legislativo n. 193 del 2006; 
  Visto che il comma 5 del citato 8-ter del  decreto  legislativo  n.
502 del 30 dicembre 1992, il quale prevede che le regioni determinano
le modalita' e i termini per  la  richiesta  e  l'eventuale  rilascio
della  autorizzazione  all'esercizio   di   attivita'   sanitaria   e
sociosanitaria; 
  Visto  che  le  disposizioni  regionali  vigenti  in   materia   di
autorizzazione di cui al citato art. 8-ter del decreto legislativo n.
502 del 30 dicembre 1992 prevedono che l'autorizzazione all'esercizio
di attivita' sanitaria e sociosanitaria possa essere rilasciata anche
dai comuni; 
  Considerato di dover disciplinare il procedimento per  il  rilascio
delle credenziali di accesso al Sistema  Tessera  Sanitaria  ai  fini
della trasmissione telematica dei dati; 
  Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della legge stabilita'  2016,
il quale ha modificato il citato art. 3 del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il  quale  prevede
che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione  della
dichiarazione dei redditi precompilata,  possono  consultare  i  dati
relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal  Sistema  tessera
sanitaria ai sensi dei commi 2 e  3  mediante  i  servizi  telematici
messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria; 
  Visti l'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e
l'art.  1,  comma  949,  lettera  e)  della  legge  stabilita'  2016,
concernenti l'applicazione delle sanzioni  per  il  mancato  rispetto
degli obblighi di cui  al  citato  art.  3  del  decreto  legislativo
175/2014 e successive modificazioni; 
  Considerata la necessita' che il Sistema Tessera Sanitaria provveda
alla  conservazione,  in  archivi  distinti  e  separati,  dei   dati
trasmessi telematicamente ai sensi del  citato  art.  3  del  decreto
legislativo 175/2014 e successive modificazioni, per le finalita'  di
cui al citato art. 3, comma 3-bis, del medesimo  decreto  legislativo
21 novembre 2014, n. 175 nonche' per la  messa  a  disposizione,  dei
medesimi dati  all'Agenzia  delle  entrate  per  porre  in  essere  i
successivi  adempimenti  connessi   all'applicazione   delle   citate
disposizioni concernenti le sanzioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice per la protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833; 
    b)  «Assistito»,  il  soggetto  che  ha  diritto   all'assistenza
sanitaria nell'ambito del SSN; 
    c) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; 
    d) «Sito web dedicato del  Sistema  TS»,  il  sito  Internet  del
sistema TS, reso disponibile  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
    e) «TS-CNS», la Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei
Servizi, di cui all'art. 11, comma 15  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
    f) «provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  31
luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo
dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.
175; 
    g) «provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  29
luglio 2016», il provvedimento n.  123325/2016  del  29  luglio  2016
attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175, come modificato dall'art.  1,  comma  949,  lettera  a)
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilita' 2016); 
    h) «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero  dell'economia
e delle  finanze  del  31  luglio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art.  3  comma  3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
    i)  «CAD»,  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,   recante   «Codice   dell'Amministrazione
digitale»; 
    j) «Codice», il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione
dei dati personali»; 
    k) «strutture autorizzate»: le strutture di cui all'art. 1, comma
949,  lettera  a)  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Legge
Stabilita' 2016), autorizzate ai sensi dell'art.  8-ter  del  decreto
legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell'art. 70, comma  2  del
decreto legislativo n. 193 del 2006; 
    l) «autorizzazione»: autorizzazione regionale ai sensi  dell'art.
8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell'art.
70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006; 
    m) «Enti autorizzatori»: Regioni e  Provincie  autonome,  Aziende
sanitarie locali ovvero  comuni  che  provvedono  all'autorizzazione,
sulla base delle disposizioni  vigenti  in  ogni  singola  regione  e
provincia autonoma; 
    n) «documento fiscale»,  le  ricevute  di  pagamento,  fatture  e
scontrini fiscali  relativi  alle  spese  sanitarie  sostenute  dagli
assistiti per il pagamento del ticket  ovvero  per  l'acquisto  delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai  rimborsi  erogati  per  le
spese  sanitarie   sostenute   dagli   assistiti,   ai   fini   della
predisposizione   da   parte   dell'Agenzia   delle   entrate   della
dichiarazione dei redditi precompilata; 
    o)  «scontrino  parlante»,  lo  scontrino  fiscale  emesso  dalle
farmacie ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    p)  «rimborsi»,  i  rimborsi  per  prestazioni  non   erogate   o
parzialmente erogate; 
    q)  «sanzioni»,  sanzioni  previste  dall'art.  23  del   decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949,  lettera
e) della legge stabilita' 2016, concernenti l'applicazione delle  per
il mancato rispetto degli obblighi  di  cui  al  citato  art.  3  del
decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni. 

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