Pubblicità fuorviante su corsi di radioprotezione per lavoratori ex art. 111 DL 101/2020
Caro Collega , in questi giorni mi stanno giungendo da vari associati e non , richieste da parte di alcuni esperti di Radioprotezione di fare effettuare corsi per i loro Dipendenti ASO riguardanti la radioprotezione, corsi tenuti dagli stessi Esperti.
Ricordiamo che da anni ANDI contesta questa valutazione, in quanto l’ASO non è lavoratore per quanto riguarda il campo radiologico (ora nuova legge 101): infatti non effettua radiografie e all’atto della esecuzione non è nel campo d’azione della fonte radiogena.
Solo l’odontoiatra ha delega, come attività complementare, ad effettuare radiografie. ANDI, ormai da più di dieci anni, per questo ha sempre sostenuto che le nostre Assistenti necessitano di INFORMAZIONE e NON di formazione.
Igienisti dentali, ASO e personale amministrativo dello studio sono classificati come “individui della POPOLAZIONE” e in alcun modo possono essere considerati soggetti “esposti” ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Costoro pertanto non devono sottoporsi alla formazione prevista ex art. 111 del D. Lgs. 101/2020 in quanto le loro mansioni non ricomprendono l’utilizzo di apparecchi radiografici, come peraltro riconosciuto anche dalla recente sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, 21 aprile 2021, n. 112 – “Rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti e obbligo formativo nello studio odontoiatrico del Tribunale di Ascoli Piceno”.
Ricordatevi dunque nella compilazione del DVR di eliminare la voce ASO=lavoratore non esposto. La dizione corretta, infatti, è: ASO=INDIVIDUO RAPPRESENTATIVO DELLA POPOLAZIONE.
Per completezza di particolari vi allego la Circolare n. 037.1997.SS.P Prot. 348.22.SS.P del 30 marzo 2022 di ANDI NAZIONALE e tuttora valida.