ANDI – Circolare n. 61 gestione casi positivi COVID-19

in considerazione del difficile periodo che stiamo tutti affrontando a causa della seconda ondata della pandemia, ritengo utile fornirVi alcuni chiarimenti e delle raccomandazioni per la gestione durante e al di fuori dell’attività assistenziale, dei casi positivi al SARS COV 2 e dei contatti suggestivi di COVID 19.

PDF CIRCOLARE

PDF FAQ

Impianti elettrici- iscrizione al servizio CIVA

Cari Colleghi,

facendo seguito alla Circolare n. 37.1811.SS/P del 1° luglio c.a., Vi ricordiamo che il Decreto-Legge 162/2019 convertito con la Legge 8/2020 impone l’utilizzo del servizio informatico CIVA dell’Inail per trasmettere le informazioni inerenti agli impianti elettrici di messa a terra.

Allego Circolare ANDI.

IMPORTANTE: Circolare informativa lavoratori rientro ferie

Egregi Colleghi ,

sperando di fare cosa gradita, per informazione, a seguito delle recenti misure adottate dal Ministero della Salute per il rientro in Italia di coloro che hanno trascorso le proprie vacanze all’estero di seguito forniamo una breve sintesi della normativa aggiornata al 14/08/2020.

In allegato vi trasmettiamo due documenti che potranno esservi da supporto:

–       Dichiarazione da far firmare ai propri collaboratori al rientro dalle vacanze

–       Comunicazione da affiggere in bacheca o da consegnare ai lavoratori anche attraverso posta elettronica, mail, whatsapp, ecc.

 

LAVORATORI DI RIENTRO DA UN PAESE DELL’AREA SCHENGEN

 

All’interno dell’area Schengen sono liberamente consentiti gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

  • stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria) ad esclusione di Croazia, Grecia, Malta e Spagna;
  • stati parte dell’accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  • Andorra, Principato di Monaco;
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

 

Per effetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/08/2020, pubblicata sulla GU n. 202 del 13/08/2020, dal 13/08/2020 al 07/09/2020, i lavoratori che nei 14 giorni precedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato e transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:

  • presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli l’attestazione di essersi sottoposti al tampone nelle 72 ore precedenti con risultato negativo;

oppure

  • fare il test del tampone all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, o entro 48 ore dall’ingresso in Italia, in attesa del quale devono rimanere in isolamento fiduciariopresso la propria abitazione o dimora.

Questi lavoratori devono inoltre:

  • comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
  • segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

 

È obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.

 

 

 

LAVORATORI DI RIENTRO DA UN PAESE NON EUROPEO

 

L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Schengen è consentito, con obbligo di motivazione, solo per:

  • comprovate esigenze lavorative
  • di assoluta urgenza
  • motivi di salute
  • comprovate ragioni di studio
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio (vedasi successivo paragrafo), è consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di:

  • cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. Dal 30/07/2020 chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia.
  • cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea.

È consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi pubblici di trasporto ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente.
Chiunque entra/rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.

 

 

LAVORATORI DI RIENTRO DA PAESI A RISCHIO

 

Dal 09/07/2020 l’ingresso in Italia è vietato alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Dal 13 agosto è vietato l’ingresso in Italia anche alle persone che hanno soggiornato o sono transitate in Colombia e, nei 14 giorni antecedenti il rientro.

Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE o di un Paese parte dell’accordo di Schengen (inclusi Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino o Città del Vaticano) e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile) a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia prima del 09/07/2020. È prevista la deroga anche a favore dei funzionari dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.

Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono sottoporsi al periodo di quarantena.

 

L’INGRESSO IN ITALIA NON È CONSENTITO

 

  • È stata diagnosticata la positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
  • In presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio: febbre ≥ 37,5°C e brividi; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratorie; perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto; raffreddore o naso che cola; mal di gola; diarrea;
  • Contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
  • Aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da: Stati membri dell’Unione Europea, Stati non UE parte dell’accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra; Monaco; San Marino e Città del Vaticano; Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

 

 

 

Si ricorda inoltre che permane l’obbligo del rispetto del protocollo anti-contagio aziendale.

 

Vista la situazione in continua evoluzione, si raccomanda di consultare il sito del Ministero della Salute – sezione Covid 19 / viaggiatori.

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?gclid=Cj0KCQjw4f35BRDBARIsAPePBHzU8q7aJQaSJaQKkLGStiFySF5V3-LxphvjZBkO38uma1IZAugIeIsaAtmKEALw_wcB

Decreto Attuazione Direttiva Euratom

Alleghiamo Decreto Attuazione Direttiva Euratom.

CIRCOLARE SU CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE ED ACQUISTO DPI

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10 luglio 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’ 125 del DL 34/2020, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione di tale credito ai sensi dell’art. 122 del medesimo DL.
Inoltre, con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, la stessa Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito a tali agevolazioni.
La presente circolare riassume i tratti salienti dei citati documenti di prassi e si dettano i passaggi da seguire laddove si volesse affidare allo Studio la Gestione della Pratica.

!ATTENZIONE!: VISTA LA SCADENZA IMMINENTE PER L’INOLTRO DELLA PRATICA FISSATA PER IL 07/09/2020 SI RACCOMANDA UNA LETTURA ATTENTA 

CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DPI
Si ricorda che l’articolo 125 del DL Rilancio prevede l’assegnazione di un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
I soggetti beneficiari sono:

  • esercenti attività di impresa, arte o professione non occasionali, sia in forma individuale che collettiva, indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

Le spese agevolabili possono essere suddivise in due categorie:

  • quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per lasanificazione degli strumenti (nuovi o già in uso) impiegati nell’ambito di tali attività;
  • quelle sostenute per l’acquisto di:
    • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    • prodotti detergenti e disinfettanti;
    • dispositivi di sicurezza diversida quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento alle attività di “sanificazione”, la circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 2020 precisa che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.
Tale condizione risulta soddisfatta:

  • qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
  • qualora l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, sia svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre cherispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna (in questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario di lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima, risultanti da fogli di lavoro interni all’azienda, aggiungendo anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. In ogni caso, l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari).

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, anche laddove le spese di sanificazione siano già previste per particolari tipi di attività (es. studi odontoiatrici o centri estetici) e quindi costituiscano spese ordinarie, indipendentemente dall’epidemia da Covid-19, le stesse risultano comunque agevolate, purché sostenute nel 2020.
Relativamente alla seconda categoria di spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • per i dispositivi di protezione individuale, le relative spese sono considerate agevolabili solo in presenza della documentazione attestante la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre quindi conservarne copia);
  • sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione, quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, ecc., sempreché sianoconformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, acquistati per tutto il 2020, indipendentemente dal fatto che, per certe categorie di attività costituiscano spese ordinarie non necessariamente legate al contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di impostapari al 60% delle spese agevolabilisostenute nel 2020:

  • per un ammontare massimo di credito di imposta di 60.000 euro per beneficiario;
  • per un ammontare massimo di spese agevolabili di 100.000 euro per beneficiario, al netto dell’IVA (ma compresa l’eventuale IVA indetraibile da includere nel costo fiscale dei beni);
  • nel limite dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile per ciascun beneficiario, pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti (in pratica, se l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti è inferiore al limite di spesa complessivo, la percentuale è pari al 100 per cento e ciascun beneficiario potrà fruire dell’intero credito di imposta al medesimo spettante, pari al 60% delle spese sostenute nel limite di 60.000 euro; altrimenti, a ciascun beneficiario spetterà una percentuale ridotta).

Inoltre, dato il riferimento alle “spese sostenute nel 2020”, la circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 2020 precisa che:

  • sono ammissibili anche le spese sostenute prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del DL 34/2020;
  • per gli esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali e per leimprese in contabilità semplificata, si fa riferimento al criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono;
  • per le imprese, società ed enti in regime di contabilità ordinaria, si fa riferimento al criterio di competenza, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Il credito di imposta in esame:

  • è utilizzabile in compensazione in F24senza applicazione dei limiti annuali a partire dal giorno lavorativo successivo all’emanazione del Provvedimento che dovrà rendere nota la percentuale da applicare al credito di imposta richiesto da ciascun beneficiario, utilizzando esclusivamente i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e apposito codice tributo che sarà istituito consuccessiva risoluzione;
  • oppure è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (dichiarazione relativa al 2020 da presentare nel 2021) per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute;
  • o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito;
  • dovrà, in ogni caso, essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa si considera sostenuta (2020), specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta;
  • per l’eventuale importo residuo, potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell’articolo 125 del DL Rilancio, non potrà essere richiesto a rimborso,
  • non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR;
  • è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»e successive modifiche (generalmente tetto massimo di aiuti di euro 800.000 per beneficiario).

COMUNICAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito di imposta per sanificazioni e acquisto di dispositivi, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  1. l’ammontare delle spese ammissibilisostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020 (IN MERITO A QUEST’ULTIME L’AGENZIA SUGGERISCE DI ATTENERSI AD UN PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE ACCORTEZZA)
  2. successivamente, l’eventuale cessione del credito.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento.

Relativamente al credito di imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi:

  • la comunicazione può essere presentata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020;
  • nel caso di cessione del credito, il soggetto cedente dovrà comunicare la cessione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà resa nota la percentuale da applicare al credito di imposta richiesto da ciascun beneficiario;
  • il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione mediante le medesime funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dopodiché potrà utilizzare, alle stesse condizioni previste per il cedente, il credito di imposta:
    • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione;
    • oppure in compensazione in F24entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione;
    • oppure cederlo

Visto la ristrettezza dei termini concessi dall’Agenzia si suggerisce  ai colleghi interessati dì affidare la redazione e l’inoltro telematico dell’Istanza ai propri commercialisti,  facendo pervenire entro il 1 settembre 2020:

  1. Copia di tutte le attestazioni di spesa : FATTURE , RICEVUTE , ED OGNI ALTRO GIUSTIFICATIVO DI SPESA CON EVIDENZIATI IN MANIERA PRECISA ED INEQUIVOCABILE LE SPESE sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data del 1° settembre 2020 che si andrà ad indicare quale data di sottoscrizione del modello dell’istanza;

 

  1. Copia delle Contabili attestanti l’avvenuto pagamento delle Spese di cui sopra  (Bonifici, assegni, ricevute per cassa, Pos, Ricevute Carta di credito) ma questo solo per i Liberi professionisti, Ditte individuali e Società in contabilità semplificata che nell’individuazione delle Spese debbono  attenersi al Principio di cassa;

3) Documentazione e preventivi atti a quantificare (con ragionevole accortezza) le  spese da sostenere dal mese di sottoscrizione della comunicazione (settembre 2020) e fino al 31/12/2020

 

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE ISTRUZIONI MODELLO MINISTERIALE

Modulo spese per la sanificazione

Alleghiamo il modulo per spese di sanificazione.

Verifica periodica impianto elettrico

Modulo per verifica periodica impianti elettrici.

 

Allegato Gazzetta Ufficiale.

Accordo Cassa Integrazione in Deroga

Cari colleghi

In relazione alla possibilità di usufruire della Cassa Integrazione straordinaria in Deroga (CIGD) definita dal Decreto “Cura Italia” , che consente tale misura anche il personale dipendente degli studi odontoiatrici, Vi inviamo in allegato il testo dell’accordo quadro definito fra Regione LAZIO e le parti sociali.

Vi esortiamo a segnalare immediatamente al  Consulente del Lavoro la Vostra eventuale intenzione di accedere alla  CIGD per il Vostro personale di studio, perché si possa inviare tempestivamente la richiesta di CIGD secondo le procedure che sono comprese nell’accordo quadro allegato.

Vi segnaliamo di procedere con vera urgenza poiché le risorse destinate al sostegno di tale opportunità sono limitate e un ritardo nell’invio della richiesta potrebbe significare il non accoglimento della stessa causa esaurimento delle disponibilità.

Un caro saluto

 

Dott.  Geraldino Grimaldi

Presidente ANDI

Dipartimento regionale LAZIO

ANDI Circolare su Coronavirus 24.02.2020

In allegato comunicazione ANDI NAZIONALE

Pagamento del canone speciale RAI.

Il direttivo ANDILATINA pensando di fare cosa gradita, invia un promemoria da poter anche stampare ed appendere in studio.

Scarica qui l’opuscolo
da stampare ed appendere a studio.