Egregi Colleghi ,
sperando di fare cosa gradita, per informazione, a seguito delle recenti misure adottate dal Ministero della Salute per il rientro in Italia di coloro che hanno trascorso le proprie vacanze all’estero di seguito forniamo una breve sintesi della normativa aggiornata al 14/08/2020.
In allegato vi trasmettiamo due documenti che potranno esservi da supporto:
– Dichiarazione da far firmare ai propri collaboratori al rientro dalle vacanze
– Comunicazione da affiggere in bacheca o da consegnare ai lavoratori anche attraverso posta elettronica, mail, whatsapp, ecc.
LAVORATORI DI RIENTRO DA UN PAESE DELL’AREA SCHENGEN
All’interno dell’area Schengen sono liberamente consentiti gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
- stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria) ad esclusione di Croazia, Grecia, Malta e Spagna;
- stati parte dell’accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- Andorra, Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Per effetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/08/2020, pubblicata sulla GU n. 202 del 13/08/2020, dal 13/08/2020 al 07/09/2020, i lavoratori che nei 14 giorni precedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato e transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:
- presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli l’attestazione di essersi sottoposti al tampone nelle 72 ore precedenti con risultato negativo;
oppure
- fare il test del tampone all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, o entro 48 ore dall’ingresso in Italia, in attesa del quale devono rimanere in isolamento fiduciariopresso la propria abitazione o dimora.
Questi lavoratori devono inoltre:
- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
- segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.
È obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.
LAVORATORI DI RIENTRO DA UN PAESE NON EUROPEO
L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Schengen è consentito, con obbligo di motivazione, solo per:
- comprovate esigenze lavorative
- di assoluta urgenza
- motivi di salute
- comprovate ragioni di studio
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio (vedasi successivo paragrafo), è consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di:
- cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. Dal 30/07/2020 chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia.
- cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.
Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea.
È consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi pubblici di trasporto ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente.
Chiunque entra/rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.
LAVORATORI DI RIENTRO DA PAESI A RISCHIO
Dal 09/07/2020 l’ingresso in Italia è vietato alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Dal 13 agosto è vietato l’ingresso in Italia anche alle persone che hanno soggiornato o sono transitate in Colombia e, nei 14 giorni antecedenti il rientro.
Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE o di un Paese parte dell’accordo di Schengen (inclusi Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino o Città del Vaticano) e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile) a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia prima del 09/07/2020. È prevista la deroga anche a favore dei funzionari dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.
Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono sottoporsi al periodo di quarantena.
L’INGRESSO IN ITALIA NON È CONSENTITO
- È stata diagnosticata la positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
- In presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio: febbre ≥ 37,5°C e brividi; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratorie; perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto; raffreddore o naso che cola; mal di gola; diarrea;
- Contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
- Aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da: Stati membri dell’Unione Europea, Stati non UE parte dell’accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra; Monaco; San Marino e Città del Vaticano; Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.
Si ricorda inoltre che permane l’obbligo del rispetto del protocollo anti-contagio aziendale.
Vista la situazione in continua evoluzione, si raccomanda di consultare il sito del Ministero della Salute – sezione Covid 19 / viaggiatori.
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?gclid=Cj0KCQjw4f35BRDBARIsAPePBHzU8q7aJQaSJaQKkLGStiFySF5V3-LxphvjZBkO38uma1IZAugIeIsaAtmKEALw_wcB
ANDI – Circolare n. 61 gestione casi positivi COVID-19
/in Documenti, News /da softpcin considerazione del difficile periodo che stiamo tutti affrontando a causa della seconda ondata della pandemia, ritengo utile fornirVi alcuni chiarimenti e delle raccomandazioni per la gestione durante e al di fuori dell’attività assistenziale, dei casi positivi al SARS COV 2 e dei contatti suggestivi di COVID 19.
PDF CIRCOLARE
PDF FAQ
Impianti elettrici- iscrizione al servizio CIVA
/in News /da softpcCari Colleghi,
facendo seguito alla Circolare n. 37.1811.SS/P del 1° luglio c.a., Vi ricordiamo che il Decreto-Legge 162/2019 convertito con la Legge 8/2020 impone l’utilizzo del servizio informatico CIVA dell’Inail per trasmettere le informazioni inerenti agli impianti elettrici di messa a terra.
Allego Circolare ANDI.
IMPORTANTE: Circolare informativa lavoratori rientro ferie
/in Documenti /da softpcEgregi Colleghi ,
sperando di fare cosa gradita, per informazione, a seguito delle recenti misure adottate dal Ministero della Salute per il rientro in Italia di coloro che hanno trascorso le proprie vacanze all’estero di seguito forniamo una breve sintesi della normativa aggiornata al 14/08/2020.
In allegato vi trasmettiamo due documenti che potranno esservi da supporto:
– Dichiarazione da far firmare ai propri collaboratori al rientro dalle vacanze
– Comunicazione da affiggere in bacheca o da consegnare ai lavoratori anche attraverso posta elettronica, mail, whatsapp, ecc.
LAVORATORI DI RIENTRO DA UN PAESE DELL’AREA SCHENGEN
All’interno dell’area Schengen sono liberamente consentiti gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
Per effetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/08/2020, pubblicata sulla GU n. 202 del 13/08/2020, dal 13/08/2020 al 07/09/2020, i lavoratori che nei 14 giorni precedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato e transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:
oppure
Questi lavoratori devono inoltre:
È obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.
LAVORATORI DI RIENTRO DA UN PAESE NON EUROPEO
L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Schengen è consentito, con obbligo di motivazione, solo per:
Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio (vedasi successivo paragrafo), è consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di:
Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea.
È consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi pubblici di trasporto ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente.
Chiunque entra/rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.
LAVORATORI DI RIENTRO DA PAESI A RISCHIO
Dal 09/07/2020 l’ingresso in Italia è vietato alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Dal 13 agosto è vietato l’ingresso in Italia anche alle persone che hanno soggiornato o sono transitate in Colombia e, nei 14 giorni antecedenti il rientro.
Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE o di un Paese parte dell’accordo di Schengen (inclusi Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino o Città del Vaticano) e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile) a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia prima del 09/07/2020. È prevista la deroga anche a favore dei funzionari dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.
Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono sottoporsi al periodo di quarantena.
L’INGRESSO IN ITALIA NON È CONSENTITO
Si ricorda inoltre che permane l’obbligo del rispetto del protocollo anti-contagio aziendale.
Vista la situazione in continua evoluzione, si raccomanda di consultare il sito del Ministero della Salute – sezione Covid 19 / viaggiatori.
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?gclid=Cj0KCQjw4f35BRDBARIsAPePBHzU8q7aJQaSJaQKkLGStiFySF5V3-LxphvjZBkO38uma1IZAugIeIsaAtmKEALw_wcB
Decreto Attuazione Direttiva Euratom
/in Documenti /da softpcAlleghiamo Decreto Attuazione Direttiva Euratom.
CIRCOLARE SU CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE ED ACQUISTO DPI
/in Documenti /da softpcCon il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10 luglio 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’ 125 del DL 34/2020, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione di tale credito ai sensi dell’art. 122 del medesimo DL.
Inoltre, con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, la stessa Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito a tali agevolazioni.
La presente circolare riassume i tratti salienti dei citati documenti di prassi e si dettano i passaggi da seguire laddove si volesse affidare allo Studio la Gestione della Pratica.
!ATTENZIONE!: VISTA LA SCADENZA IMMINENTE PER L’INOLTRO DELLA PRATICA FISSATA PER IL 07/09/2020 SI RACCOMANDA UNA LETTURA ATTENTA
CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DPI
Si ricorda che l’articolo 125 del DL Rilancio prevede l’assegnazione di un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
I soggetti beneficiari sono:
Le spese agevolabili possono essere suddivise in due categorie:
Con riferimento alle attività di “sanificazione”, la circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 2020 precisa che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.
Tale condizione risulta soddisfatta:
L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, anche laddove le spese di sanificazione siano già previste per particolari tipi di attività (es. studi odontoiatrici o centri estetici) e quindi costituiscano spese ordinarie, indipendentemente dall’epidemia da Covid-19, le stesse risultano comunque agevolate, purché sostenute nel 2020.
Relativamente alla seconda categoria di spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di impostapari al 60% delle spese agevolabilisostenute nel 2020:
Inoltre, dato il riferimento alle “spese sostenute nel 2020”, la circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 2020 precisa che:
Il credito di imposta in esame:
COMUNICAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito di imposta per sanificazioni e acquisto di dispositivi, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate:
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:
Relativamente al credito di imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi:
Visto la ristrettezza dei termini concessi dall’Agenzia si suggerisce ai colleghi interessati dì affidare la redazione e l’inoltro telematico dell’Istanza ai propri commercialisti, facendo pervenire entro il 1 settembre 2020:
3) Documentazione e preventivi atti a quantificare (con ragionevole accortezza) le spese da sostenere dal mese di sottoscrizione della comunicazione (settembre 2020) e fino al 31/12/2020
Modulo spese per la sanificazione
/in Documenti /da softpcAlleghiamo il modulo per spese di sanificazione.
Verifica periodica impianto elettrico
/in Documenti /da softpcModulo per verifica periodica impianti elettrici.
Allegato Gazzetta Ufficiale.
Accordo Cassa Integrazione in Deroga
/in Documenti /da softpcANDI Circolare su Coronavirus 24.02.2020
/in Documenti /da softpcIn allegato comunicazione ANDI NAZIONALE
Pagamento del canone speciale RAI.
/in Documenti /da softpcIl direttivo ANDILATINA pensando di fare cosa gradita, invia un promemoria da poter anche stampare ed appendere in studio.