ANDI Contributo sul decreto sostegni-bis

 

Il D.L. 73/2021, meglio conosciuto come “Decreto sostegni bis” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021, ed è entrato in vigore il 26/05/2021. Si riportano, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte, di interesse della categoria.

 

ANDI Circolare n. 49 su Regolamento Europeo

Obblighi Vaccinali

 

Circolare n. 37 invio Gazzetta Ufficiale

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Allegato Gazzetta Ufficiale

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO Modello_9

ANDI – invio Circolare n. 13_ Controllo e correzione online bollo fatture elettroniche

Gentilissimi,
su indicazione del Presidente Nazionale ANDI Dott. Carlo Ghirlanda e del Segretario Sindacale Nazionale ANDI Dott. Corrado Bondi, sono a trasmettere la Circolare n. 13.1864.SS.P e relativi allegati.

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PDF AGEDC 001 REGISTRO UFFICIALE

PDF ALLEGATO A AGEDC 001 REGISTRO UFFICIALE

ANDI – Circolare n. 61 gestione casi positivi COVID-19

in considerazione del difficile periodo che stiamo tutti affrontando a causa della seconda ondata della pandemia, ritengo utile fornirVi alcuni chiarimenti e delle raccomandazioni per la gestione durante e al di fuori dell’attività assistenziale, dei casi positivi al SARS COV 2 e dei contatti suggestivi di COVID 19.

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PDF FAQ

IMPORTANTE: Circolare informativa lavoratori rientro ferie

Egregi Colleghi ,

sperando di fare cosa gradita, per informazione, a seguito delle recenti misure adottate dal Ministero della Salute per il rientro in Italia di coloro che hanno trascorso le proprie vacanze all’estero di seguito forniamo una breve sintesi della normativa aggiornata al 14/08/2020.

In allegato vi trasmettiamo due documenti che potranno esservi da supporto:

–       Dichiarazione da far firmare ai propri collaboratori al rientro dalle vacanze

–       Comunicazione da affiggere in bacheca o da consegnare ai lavoratori anche attraverso posta elettronica, mail, whatsapp, ecc.

 

LAVORATORI DI RIENTRO DA UN PAESE DELL’AREA SCHENGEN

 

All’interno dell’area Schengen sono liberamente consentiti gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

  • stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria) ad esclusione di Croazia, Grecia, Malta e Spagna;
  • stati parte dell’accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  • Andorra, Principato di Monaco;
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

 

Per effetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/08/2020, pubblicata sulla GU n. 202 del 13/08/2020, dal 13/08/2020 al 07/09/2020, i lavoratori che nei 14 giorni precedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato e transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:

  • presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli l’attestazione di essersi sottoposti al tampone nelle 72 ore precedenti con risultato negativo;

oppure

  • fare il test del tampone all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, o entro 48 ore dall’ingresso in Italia, in attesa del quale devono rimanere in isolamento fiduciariopresso la propria abitazione o dimora.

Questi lavoratori devono inoltre:

  • comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
  • segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

 

È obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.

 

 

 

LAVORATORI DI RIENTRO DA UN PAESE NON EUROPEO

 

L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Schengen è consentito, con obbligo di motivazione, solo per:

  • comprovate esigenze lavorative
  • di assoluta urgenza
  • motivi di salute
  • comprovate ragioni di studio
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio (vedasi successivo paragrafo), è consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di:

  • cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. Dal 30/07/2020 chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia.
  • cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea.

È consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi pubblici di trasporto ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente.
Chiunque entra/rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.

 

 

LAVORATORI DI RIENTRO DA PAESI A RISCHIO

 

Dal 09/07/2020 l’ingresso in Italia è vietato alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Dal 13 agosto è vietato l’ingresso in Italia anche alle persone che hanno soggiornato o sono transitate in Colombia e, nei 14 giorni antecedenti il rientro.

Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE o di un Paese parte dell’accordo di Schengen (inclusi Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino o Città del Vaticano) e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile) a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia prima del 09/07/2020. È prevista la deroga anche a favore dei funzionari dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.

Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono sottoporsi al periodo di quarantena.

 

L’INGRESSO IN ITALIA NON È CONSENTITO

 

  • È stata diagnosticata la positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
  • In presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio: febbre ≥ 37,5°C e brividi; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratorie; perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto; raffreddore o naso che cola; mal di gola; diarrea;
  • Contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
  • Aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da: Stati membri dell’Unione Europea, Stati non UE parte dell’accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra; Monaco; San Marino e Città del Vaticano; Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

 

 

 

Si ricorda inoltre che permane l’obbligo del rispetto del protocollo anti-contagio aziendale.

 

Vista la situazione in continua evoluzione, si raccomanda di consultare il sito del Ministero della Salute – sezione Covid 19 / viaggiatori.

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?gclid=Cj0KCQjw4f35BRDBARIsAPePBHzU8q7aJQaSJaQKkLGStiFySF5V3-LxphvjZBkO38uma1IZAugIeIsaAtmKEALw_wcB

Decreto Attuazione Direttiva Euratom

Alleghiamo Decreto Attuazione Direttiva Euratom.