Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Sistema Tessera Sanitaria);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008,
attuativo del comma 5-bis del citato art. 50;
Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei
redditi precompilata, il quale prevede che ai fini dell'elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia
delle entrate:
le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie
pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica
e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture
accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
inviano al Sistema TS, secondo le modalita' previste dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 i
dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle
previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a
disposizione dell'Agenzia delle entrate;
Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del direttore
dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le
modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del
citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175;
Visto il provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 del
direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato
dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (Legge stabilita' 2016);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11
agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175;
Considerato che il predetto provvedimento n. 123325/2016 del 29
luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate prevede, tra
l'altro, una modifica alle Tipologie dei dati di spesa sanitaria
indicate nel provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, limitatamente alle prestazioni di
chirurgia estetica e che, pertanto, risulta necessario adeguare le
Tipologie di spesa di cui al citato decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015;
Visto l'art. 1, comma 949, lettera a) della legge stabilita' 2016,
il quale modifica il predetto art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175 estendendo l'obbligo di
trasmissione telematica dei dati alle prestazioni erogate dall'anno
2016, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei
servizi sanitari e non accreditate, con le medesime modalita' di cui
al medesimo art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175;
Visto l'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre
1992, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e
all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie;
Visto l'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006,
concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio
dei medicinali veterinari;
Ritenuto di far riferimento al procedimento di cui ai citati art.
8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e art. 70,
comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006, ai fini
dell'individuazione delle strutture autorizzate, in assenza di una
specifica indicazione del citato art. 1, comma 949, lettera a) della
legge stabilita' 2016;
Considerato, pertanto, che risultano obbligate alla trasmissione
telematica dei dati delle prestazioni sanitarie di cui al predetto
art. 1, comma 949, lettera a) della legge stabilita' 2016 le sole
strutture autorizzate ai sensi dei citati art. 8-ter del decreto
legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e art. 70, comma 2 del
decreto legislativo n. 193 del 2006;
Visto che il comma 5 del citato 8-ter del decreto legislativo n.
502 del 30 dicembre 1992, il quale prevede che le regioni determinano
le modalita' e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio
della autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e
sociosanitaria;
Visto che le disposizioni regionali vigenti in materia di
autorizzazione di cui al citato art. 8-ter del decreto legislativo n.
502 del 30 dicembre 1992 prevedono che l'autorizzazione all'esercizio
di attivita' sanitaria e sociosanitaria possa essere rilasciata anche
dai comuni;
Considerato di dover disciplinare il procedimento per il rilascio
delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria ai fini
della trasmissione telematica dei dati;
Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della legge stabilita' 2016,
il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il quale prevede
che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della
dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati
relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera
sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici
messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria;
Visti l'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e
l'art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilita' 2016,
concernenti l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto
degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo
175/2014 e successive modificazioni;
Considerata la necessita' che il Sistema Tessera Sanitaria provveda
alla conservazione, in archivi distinti e separati, dei dati
trasmessi telematicamente ai sensi del citato art. 3 del decreto
legislativo 175/2014 e successive modificazioni, per le finalita' di
cui al citato art. 3, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175 nonche' per la messa a disposizione, dei
medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i
successivi adempimenti connessi all'applicazione delle citate
disposizioni concernenti le sanzioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice per la protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833;
b) «Assistito», il soggetto che ha diritto all'assistenza
sanitaria nell'ambito del SSN;
c) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
d) «Sito web dedicato del Sistema TS», il sito Internet del
sistema TS, reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle
finanze;
e) «TS-CNS», la Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei
Servizi, di cui all'art. 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
f) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31
luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo
dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175;
g) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29
luglio 2016», il provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016
attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a)
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilita' 2016);
h) «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3 comma 3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
i) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, recante «Codice dell'Amministrazione
digitale»;
j) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali»;
k) «strutture autorizzate»: le strutture di cui all'art. 1, comma
949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge
Stabilita' 2016), autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del decreto
legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell'art. 70, comma 2 del
decreto legislativo n. 193 del 2006;
l) «autorizzazione»: autorizzazione regionale ai sensi dell'art.
8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell'art.
70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006;
m) «Enti autorizzatori»: Regioni e Provincie autonome, Aziende
sanitarie locali ovvero comuni che provvedono all'autorizzazione,
sulla base delle disposizioni vigenti in ogni singola regione e
provincia autonoma;
n) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e
scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli
assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le
spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della
predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della
dichiarazione dei redditi precompilata;
o) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle
farmacie ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni ed integrazioni;
p) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o
parzialmente erogate;
q) «sanzioni», sanzioni previste dall'art. 23 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949, lettera
e) della legge stabilita' 2016, concernenti l'applicazione delle per
il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del
decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni.
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Corso di formazione RSPP
/in /da softpcCi preme ricordare che per permettere ai colleghi di adempiere alla legge 81/08 ,la sezione Andi Latina ha organizzato. Le date del Corso di formazione RSPP –Latina sono pubblicate e il corso è acquistabile sul sito dentisti-online… ACQUISTA QUI
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/in /da softpcI rimborsi saranno riconosciuti solo per quei Colleghi che applicano il Contratto Collettivo di Lavoro firmato da ConfProfessioni, ed ANDI, ed sono iscritti ad Ebipro e Fondoprofessioni da almeno 2 mesi… continua
Corsi di aggiornamento obbligatori su Salute e Sicurezza per RSPP
/in /da softpcCorsi RLS e Lavoratori (art. 37)
Si ricorda che la responsabilità della formazione ed aggiornamento è a carico del datore di lavoro e dovrà essere realizzata durante l’orario lavorativo retribuito. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta pesanti sanzioni, così come previsto dal D. Lgs. 81/08 ed anche dal più recente D. Lgs. 151/2015. Per tutti coloro che applicano il CCNL Studi Professionali, l’Ente bilaterale di riferimento (Ebipro) ed ANDI hanno deliberato la possibilità di accedere ad un rimborso pari fino all’ 80% dei costi sostenuti in aula (vedi ns. Circolare del 15 marzo c.a.).
AGGIORNAMENTO RSPP (scadenza 11.01.2017)
La durata dell’aggiornamento obbligatorio è definita dalla legge in complessive 14 ore, sia in forma residenziale sia in e-learning.
Costi corsi aggiornamento RSPP in FAD che riconosce 21 crediti ECM:
Si invitano, pertanto, i colleghi a cominciare per tempo il corso FAD in modo da poter
partecipare alla verifica succitata.
CORSI LAVORATORI (art. 37 D. Lgs 81/08)
La FORMAZIONE obbligatoria è definita dalla legge in complessive 16 ore, da effettuare entro 60 giorni dall’inzio del rapporto lavorativo. Il percorso formativo è così articolato:
a) 4 ore di formazione generale sulle norme di prevenzione effettuate da ogni lavoratore solo ed esclusivamente via internet in modalità e-learning (simile alla FAD nella pratica);
b) 12 ore successive di formazione specifica sui rischi in ambito odontoiatrico e sulla prevenzione nell’ambiente dove opera il lavoratore (nel nostro caso lo studio odontoiatrico). Le 12 ore di formazione specifica saranno realizzate con corsi residenziali organizzati dalle Sezioni Provinciali ANDI (si ricorda che la norma non permette più la formazione specifica da parte del datore di lavoro).
Costi per i discenti se lavoratore di Socio ANDI € 231,80 iva inclusa. I datori di lavoro che applicano il× CCNL avranno un rimborso dalla bilateralità di € 152,00 e quindi il costo reale sarà poco meno di € 80,00;
se lavoratore/Collaboratore di NON Socio ANDI € 463,60 iva inclusa. I datori di lavoro× che applicano il CCNL avranno un rimborso dalla bilateralità di € 304,00 e quindi il costo reale sarà poco meno di €160,00; se socio ANDI Collaboratore di Socio ANDI € 146,40 iva inclusa. I datori di lavoro che× applicano il CCNL avranno un rimborso dalla bilateralità di € 96,00 e quindi il costo reale sarà di circa € 50,00.
La sezione ANDI Latina effettuerà questo corso nei giorni di sabato 01/10/2016 e sabato 08/10/2016 presso la sede dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri ( Piazza Celli,
3). L’iscrizione deve essere fatta online sul sito: www.andi.it. Per informazioni ed assistenza contattare il numero verde 800.911.202.
AGGIORNAMENTO LAVORATORI (ogni 5 anni a partire dal primo corso)
La durata dell’aggiornamento obbligatorio è definita dalla legge in complessive 6 ore, solo in forma residenziale. La sezione ANDI di Latina ha organizzato questo corso per il giorno sabato 08/10/2016 presso la sede dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Latina (Piazza Celli 3, Latina).
Costi per discenti
– Se lavoratore di Socio ANDI e Collaboratore di Socio ANDI € 98,00 iva inclusa. I datori di lavoro che applicano il CCNL avranno un rimborso dalla bilateralità fino a € 64,00 e quindi il costo reale sarà di circa € 34,00;
– se lavoratore o Collaboratore di NON Socio ANDI € 305,00 iva inclusa. I datori di lavoro che applicano il CCNL avranno un rimborso dalla bilateralità fino a € 200,00 e quindi il costo reale sarà di circa € 105,00.
Per ulteriori info potete scrivere ad info@corso8108.it oppure telefonare al numero Verde 800911202 ANDI.
La Sezione ANDI Latina
LAZIO, TUTTE LE AGEVOLAZIONI REGIONALI ESTESE AI PROFESSIONISTI
/in /da softpcLAZIO, TUTTE LE AGEVOLAZIONI REGIONALI ESTESE AI PROFESSIONISTI
Il Consiglio Regionale vara la legge che estende la concessione di contributi e finanziamenti al lavoro autonomo e partite Iva.
Dili (Confprofessioni Lazio): Bene l’attenzione della Regione verso le libere professioni. Un passo decisivo per la valorizzazione delle attività professionali sul territorio
Roma, 7 settembre 2016. Anche nel Lazio si sblocca il meccanismo legislativo che consente ai professionisti e titolari di partita Iva di accedere alle agevolazioni previste finora solo per le imprese. Con il via libera della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, contenente “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” sono state infatti recepite alcune modifiche ai provvedimenti relativi alla concessione di agevolazioni alle imprese, estendendo i benefici ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva, così come previsto dalla normativa europea e nazionale.
«La Regione Lazio dimostra ancora una volta con i fatti la propria attenzione ai professionisti», afferma Andrea Dili, Presidente di Confprofessioni Lazio commentando l’approvazione della legge sulla competitività e lo sviluppo approvata nel mese di agosto dal Consiglio Regionale del Lazio. «Il recepimento del principio secondo il quale le risorse regionali ed europee destinate alle micro, piccole e medie imprese sono estese anche ai professionisti – continua Dili – rappresenta un importante e decisivo passo verso la valorizzazione delle attività professionali della nostra Regione e una grande occasione di sviluppo, in un contesto generale in cui il comparto professionale mostra segnali di grande sofferenza».
La nuova legge regionale prevede infatti che «tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva, anche in associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile».
Questo risultato, che – in linea con le migliori esperienze europee – permetterà a tutti i professionisti residenti nella Regione Lazio di accedere a fondi e contributi fino a oggi riservati esclusivamente alle imprese è il frutto delle istanze che Confprofessioni Lazio ha portato e sostenuto sui tavoli di confronto regionali da oltre due anni. Già il prossimo 14 settembre verrà presentato il Bando Fondo Futuro, per l’accesso al credito agevolato per i professionisti. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 12.30 presso la sala Tevere della Regione Lazio in viale Cristoforo Colombo 212. «Ringraziamo – conclude Dili – tutti coloro che in Regione hanno compreso che i professionisti possono rappresentare un importante volano allo sviluppo economico e sociale del Lazio, in particolare il consigliere Michele Baldi e gli assessori al Lavoro, Lucia Valente e allo Sviluppo Economico, Guido Fabiani, che per primi si sono battuti per il riconoscimento di un principio che a livello europeo è già consolidato e che in Italia trova il Lazio tra le prime regioni a recepirlo».
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
/in /da softpcEmergenze mediche e gestione delle complicanze nello studio odontoiatrico
/in /da softpcSTATO DELL’ARTE
/in /da softpcCHIRURGIA MAXILLOFACCIALE – MALFORMAZIONI DEI MASCELLARI
http://www.mytimetandt.it/port folio/statodellartechirurgiama xillofacciale/
ANDI ricorre al Tar
/in /da softpcANDI ricorre al Tar contro l’Accordo Stato-Regioni sulle Autorizzazioni sanitarie
Dopo l’annuncio ANDI passa all’azione e dà mandato ai propri legali di ricorrere al Tar contro l’accordo Stato Regioni proposto dal Ministero della Salute in tema di Autorizzazioni sanitarie per gli studi odontoiatrici.
“Nella riunione di venerdì 15 luglio l’Esecutivo Nazionale ha preso all’unanimità la decisione di ricorrere al Tar contro il provvedimento”, dice il Presidente ANDI Gianfranco Prada.
“Per ora poniamo istanza di ricorso, se qualche Regione attuerà quanto previsto dall’Accordo chiederemo anche istanza di sospensiva”, spiega il Presidente Prada.
Ricordiamo che il 9 Giugno 2016 la Conferenza Stato Regioni aveva approvato l’Accordo con le nuove norme in tema di autorizzazioni sanitarie per gli studi odontoiatrici.
Un testo che aveva fin dalla sua prima stesura visto ANDI fortemente critica. ANDI che era riuscita in un primo tempo a convincere le Regioni a rimandare il testo al Ministero della Salute, indicando anche alcuni interventi da apporre, interventi che non sono stati accolti e non rispondono alle richieste ANDI, stando al testo approvato.
Tra i punti critici rilevati da ANDI i nuovi requisiti strutturali previsti, che metterebbero a rischio l’esercizio della professione per realtà da tempo operative obbligando ad adeguamenti, come alcune procedure necessarie che risulterebbero inapplicabili, così come la scelta di classificare le strutture sulla base del numero di riuniti e del personale operante e non sulle terapie odontoiatriche praticate o sulla personalità giuridica di chi richiede l’autorizzazione. Addirittura il direttore sanitario non risulta obbligatorio per le strutture che hanno fino a cinque riuniti.
Pubblicato il 20 luglio 2016
Scuola Andi Latium
/in /da softpcAccesso al credito, Confprofessioni sottoscrive Protocollo con il Dipartimento Pari opportunità
/in /da softpcEsteso alle libere professioniste il patto per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili. Stella: Una nuova opportunità per contrastare il divario retributivo di genere e favorire l’imprenditorialità femminile negli studi professionali
Milano, 20 giugno 2016. Si apre un nuovo canale di finanziamento per facilitare l’accesso al credito da parte delle libere professioniste. Nei giorni corsi, infatti, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità il Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili, che è stato recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2017 proprio per consentire alle libere professioniste di beneficiare delle misure di sostegno per l’accesso al credito.
«La presenza femminile nel mondo professionale è in costante aumento, nonostante permanga ancora un deplorevole divario retributivo di genere che penalizza proprio le donne. In questo senso, dopo il varo di Fidiprof, i consorzi di garanzia fidi dedicati ai professionisti, l’adesione di Confprofessioni al Protocollo d’intesa rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso le problematiche di accesso al credito che colpiscono le categorie e, in particolare testimonia la nostra volontà di garantire pari opportunità all’interno delle professioni, favorendo nuove fonti di finanziamento per gli investimenti, l’avvio di start up professionali e il rilancio della libera professione al femminile».
Il Protocollo prevede un piano di interventi mirati a sostegno dell’accesso al credito per gli studi professionali a prevalente partecipazione femminile e vede l’adesione di numerose banche e intermediari finanziari, che messo a disposizione uno specifico plafond per concedere finanziamenti a condizioni competitive rispetto alla normale offerta di mercato. i finanziamenti potranno, tra l’altro, beneficiare della garanzia della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI, con conseguente possibile miglioramento dei costi.
I finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari si articolano su tre linee di intervento: Donne start up mira a sostenere le libere professioniste nella fase di creazione di nuove imprese o dell’avvio della professione; “Investiamo nelle donne” nella fase di realizzazione di nuovi investimenti; “Donne in ripresa” nella fase di eventuale situazione di difficoltà nel corso dell’attività d’impresa.
Il Protocollo prevede, inoltre, la possibilità per le libere professionisti e per le lavoratrici autonome di chiedere, per una sola volta e nelle ipotesi espressamente indicate, la sospensione del rimborso del finanziamento, fino a 12 mesi, senza garanzie aggiuntive, in caso di: maternità; grave malattia della stessa, del coniuge o convivente, o dei figli anche adottivi; malattia invalidante di genitori, parenti o affini che siano conviventi.