Corso di formazione RSPP

Ci preme ricordare che per permettere ai colleghi di adempiere alla legge 81/08 ,la sezione Andi Latina ha organizzato. Le date del Corso di formazione RSPP –Latina sono pubblicate e il corso è acquistabile sul sito dentisti-online… ACQUISTA QUI

L’elenco completo è disponibile sul sito di ANDI NAZIONALE.

Rimborsi ‐ come ottenerli

I rimborsi saranno riconosciuti solo per quei Colleghi che applicano il Contratto Collettivo di Lavoro firmato da ConfProfessioni, ed ANDI, ed sono iscritti ad Ebipro e Fondoprofessioni da almeno 2 mesi… continua

Corsi di aggiornamento obbligatori su Salute e Sicurezza per RSPP

Corsi di aggiornamento obbligatori su Salute e Sicurezza per RSPP i cui attestati siano stati emessi prima del dicembre 2012. 
Corsi RLS e Lavoratori (art. 37)
In previsione della prossima scadenza dell’aggiornamento su tematiche di Salute e Sicurezza di datori di lavoro RSPP, le sezioni provinciali stanno organizzando gli ultimi corsi per fornire l’opportunità di non incorrere in pesanti sanzioni. Le norme previste dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in applicazione dell’art. 34 e 37 del D. Lgs. n.81/08, prevedono venga fornita una specifica formazione ed aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza anche a tutti coloro che lavorano in uno studio odontoiatrico e/o medico. Dalla data di pubblicazione dell’Accordo (11.01.2012) la norma ha previsto un aggiornamento entro il quinquennio e quindi si consiglia di iscriversi quanto prima ai corsi, seppure il termine normativo cada a ridosso del periodo natalizio.
Si ricorda che la responsabilità della formazione ed aggiornamento è a carico del datore di lavoro e dovrà essere realizzata durante l’orario lavorativo retribuito. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta pesanti sanzioni, così come previsto dal D. Lgs. 81/08 ed anche dal più recente D. Lgs. 151/2015. Per tutti coloro che applicano il CCNL Studi Professionali, l’Ente bilaterale di riferimento (Ebipro) ed ANDI hanno deliberato la possibilità di accedere ad un rimborso pari fino all’ 80% dei costi sostenuti in aula (vedi ns. Circolare del 15 marzo c.a.).
AGGIORNAMENTO RSPP (scadenza 11.01.2017)
La durata dell’aggiornamento obbligatorio è definita dalla legge in complessive 14 ore, sia in forma residenziale sia in e-learning.
Costi corsi aggiornamento RSPP in FAD che riconosce 21 crediti ECM:
  • se Socio ANDI € 200,00 iva inclusa. Se applica il CCNL avrà un rimborso dalla bilateralità fino a € 131,15 e quindi il costo reale sarà di circa € 69,00.
La verifica in presenza (test finale) sarà effettuata il giorno 12/11/2016 presso la sede dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Latina (Piazza Celli 3, LT).
Si invitano, pertanto, i colleghi a cominciare per tempo il corso FAD in modo da poter
partecipare alla verifica succitata.
CORSI  LAVORATORI (art. 37 D. Lgs 81/08)
La FORMAZIONE obbligatoria è definita dalla legge in complessive 16 ore, da effettuare entro 60 giorni dall’inzio del rapporto lavorativo. Il percorso formativo è così articolato:
a) 4 ore di formazione generale sulle norme di prevenzione effettuate da ogni lavoratore solo ed esclusivamente via internet in modalità e-learning (simile alla FAD nella pratica);
b) 12 ore successive di formazione specifica sui rischi in ambito odontoiatrico   e sulla prevenzione nell’ambiente dove opera il lavoratore (nel nostro caso   lo studio odontoiatrico). Le 12 ore di formazione specifica saranno realizzate con corsi residenziali organizzati dalle Sezioni Provinciali ANDI (si ricorda che la norma non permette più la formazione specifica da parte del datore di lavoro).
Costi per i discenti  se lavoratore di Socio ANDI € 231,80 iva inclusa. I datori di lavoro che applicano il× CCNL avranno un rimborso dalla bilateralità di € 152,00 e quindi il costo reale sarà poco meno di € 80,00;
se lavoratore/Collaboratore di NON Socio ANDI € 463,60 iva inclusa. I datori di lavoro× che applicano il CCNL avranno un rimborso dalla bilateralità di € 304,00 e quindi il costo reale sarà poco meno di €160,00;  se socio ANDI Collaboratore di Socio ANDI € 146,40 iva inclusa. I datori di lavoro che× applicano il CCNL avranno un rimborso dalla bilateralità di € 96,00 e quindi il costo reale sarà di circa € 50,00.
La sezione ANDI Latina effettuerà questo corso nei giorni di sabato 01/10/2016 e sabato 08/10/2016 presso la sede dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri ( Piazza Celli,

3). L’iscrizione deve essere fatta online sul sito: www.andi.it. Per informazioni ed assistenza contattare il numero verde 800.911.202.

AGGIORNAMENTO LAVORATORI (ogni 5 anni a partire dal primo corso)
La durata dell’aggiornamento obbligatorio è definita dalla legge in complessive 6 ore, solo in forma residenziale. La sezione ANDI di Latina ha organizzato questo corso per il giorno sabato 08/10/2016 presso la sede dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Latina (Piazza Celli 3, Latina).
Costi per discenti
– Se lavoratore di Socio ANDI e Collaboratore di Socio ANDI € 98,00 iva inclusa. I datori di lavoro che applicano il CCNL avranno un rimborso dalla bilateralità fino a € 64,00 e quindi il costo reale sarà di circa € 34,00;
– se lavoratore o Collaboratore di NON Socio ANDI € 305,00 iva inclusa. I datori di lavoro che applicano il CCNL avranno un rimborso dalla bilateralità fino a € 200,00 e quindi il costo reale sarà di circa € 105,00.

Per ulteriori info potete scrivere ad info@corso8108.it oppure telefonare al numero Verde 800911202 ANDI.

La Sezione ANDI Latina

LAZIO, TUTTE LE AGEVOLAZIONI REGIONALI ESTESE AI PROFESSIONISTI

Confprofessioni Lazio

 

LAZIO, TUTTE LE AGEVOLAZIONI REGIONALI ESTESE AI PROFESSIONISTI

 

Il Consiglio Regionale vara la legge che estende la concessione di contributi e finanziamenti al lavoro autonomo e partite Iva.
Dili (Confprofessioni Lazio): Bene l’attenzione della Regione verso le libere professioni. Un passo decisivo per la valorizzazione delle attività professionali sul territorio

Roma, 7 settembre 2016. Anche nel Lazio si sblocca il meccanismo legislativo che consente ai professionisti e titolari di partita Iva di accedere alle agevolazioni previste finora solo per le imprese. Con il via libera della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, contenente “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” sono state infatti recepite alcune modifiche ai provvedimenti relativi alla concessione di agevolazioni alle imprese, estendendo i benefici ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva, così come previsto dalla normativa europea e nazionale.

«La Regione Lazio dimostra ancora una volta con i fatti la propria attenzione ai professionisti», afferma Andrea Dili, Presidente di Confprofessioni Lazio commentando l’approvazione della legge sulla competitività e lo sviluppo approvata nel mese di agosto dal Consiglio Regionale del Lazio. «Il recepimento del principio secondo il quale le risorse regionali ed europee destinate alle micro, piccole e medie imprese sono estese anche ai professionisti – continua Dili – rappresenta un importante e decisivo passo verso la valorizzazione delle attività professionali della nostra Regione e una grande occasione di sviluppo, in un contesto generale in cui il comparto professionale mostra segnali di grande sofferenza».

La nuova legge regionale prevede infatti che «tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva, anche in associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile».

Questo risultato, che – in linea con le migliori esperienze europee – permetterà a tutti i professionisti residenti nella Regione Lazio di accedere a fondi e contributi fino a oggi riservati esclusivamente alle imprese è il frutto delle istanze che Confprofessioni Lazio ha portato e sostenuto sui tavoli di confronto regionali da oltre due anni. Già il prossimo 14 settembre verrà presentato il Bando Fondo Futuro, per l’accesso al credito agevolato per i professionisti. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 12.30 presso la sala Tevere della Regione Lazio in viale Cristoforo Colombo 212. «Ringraziamo – conclude Dili – tutti coloro che in Regione hanno compreso che i professionisti possono rappresentare un importante volano allo sviluppo economico e sociale del Lazio, in particolare il consigliere Michele Baldi e gli assessori al Lavoro, Lucia Valente e allo Sviluppo Economico, Guido Fabiani, che per primi si sono battuti per il riconoscimento di un principio che a livello europeo è già consolidato e che in Italia trova il Lazio tra le prime regioni a recepirlo».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326
(Sistema Tessera Sanitaria); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo del comma 5-bis del citato art. 50; 
  Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175 recante  semplificazione  fiscale  e  dichiarazione  dei
redditi precompilata, il quale prevede che ai fini  dell'elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata  da  parte  dell'Agenzia
delle entrate: 
    le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e dei  policlinici  universitari,  le  farmacie
pubbliche e private, i presidi  di  specialistica  ambulatoriale,  le
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza  protesica
e  di  assistenza  integrativa  e  gli  altri  presidi  e   strutture
accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; 
    gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; 
  inviano al Sistema TS, secondo le  modalita'  previste  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  26  marzo  2008  i
dati relativi alle  prestazioni  erogate,  ad  esclusione  di  quelle
previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa  a
disposizione dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate,  attuativo  dell'art.  3,  comma  5  del
decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  concernente   le
modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi  2  e  3  del
citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre  2014,  n.
175; 
  Visto il provvedimento  n.  123325/2016  del  29  luglio  2016  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma  5
del decreto legislativo 21 novembre 2014,  n.  175,  come  modificato
dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre  2015,  n.
208 (Legge stabilita' 2016); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  185  dell'11
agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175; 
  Considerato che il predetto provvedimento  n.  123325/2016  del  29
luglio 2016 del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  prevede,  tra
l'altro, una modifica alle Tipologie  dei  dati  di  spesa  sanitaria
indicate nel provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  limitatamente  alle   prestazioni   di
chirurgia estetica e che, pertanto, risulta  necessario  adeguare  le
Tipologie  di  spesa  di  cui  al  citato   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 949, lettera a) della legge stabilita'  2016,
il  quale  modifica  il  predetto  art.  3,  comma  3,  del   decreto
legislativo  21  novembre  2014,  n.  175  estendendo  l'obbligo   di
trasmissione telematica dei dati alle prestazioni  erogate  dall'anno
2016, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei
servizi sanitari e non accreditate, con le medesime modalita' di  cui
al medesimo art. 3, comma 3,  del  decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175; 
  Visto l'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del  30  dicembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  305  del  30  dicembre
1992, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e
all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie; 
  Visto l'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193  del  2006,
concernente le autorizzazioni regionali per la vendita  al  dettaglio
dei medicinali veterinari; 
  Ritenuto di far riferimento al procedimento di cui ai  citati  art.
8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e art.  70,
comma  2  del  decreto  legislativo  n.  193  del   2006,   ai   fini
dell'individuazione delle strutture autorizzate, in  assenza  di  una
specifica indicazione del citato art. 1, comma 949, lettera a)  della
legge stabilita' 2016; 
  Considerato, pertanto, che risultano  obbligate  alla  trasmissione
telematica dei dati delle prestazioni sanitarie di  cui  al  predetto
art. 1, comma 949, lettera a) della legge  stabilita'  2016  le  sole
strutture autorizzate ai sensi dei  citati  art.  8-ter  del  decreto
legislativo n. 502 del 30 dicembre  1992  e  art.  70,  comma  2  del
decreto legislativo n. 193 del 2006; 
  Visto che il comma 5 del citato 8-ter del  decreto  legislativo  n.
502 del 30 dicembre 1992, il quale prevede che le regioni determinano
le modalita' e i termini per  la  richiesta  e  l'eventuale  rilascio
della  autorizzazione  all'esercizio   di   attivita'   sanitaria   e
sociosanitaria; 
  Visto  che  le  disposizioni  regionali  vigenti  in   materia   di
autorizzazione di cui al citato art. 8-ter del decreto legislativo n.
502 del 30 dicembre 1992 prevedono che l'autorizzazione all'esercizio
di attivita' sanitaria e sociosanitaria possa essere rilasciata anche
dai comuni; 
  Considerato di dover disciplinare il procedimento per  il  rilascio
delle credenziali di accesso al Sistema  Tessera  Sanitaria  ai  fini
della trasmissione telematica dei dati; 
  Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della legge stabilita'  2016,
il quale ha modificato il citato art. 3 del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il  quale  prevede
che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione  della
dichiarazione dei redditi precompilata,  possono  consultare  i  dati
relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal  Sistema  tessera
sanitaria ai sensi dei commi 2 e  3  mediante  i  servizi  telematici
messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria; 
  Visti l'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e
l'art.  1,  comma  949,  lettera  e)  della  legge  stabilita'  2016,
concernenti l'applicazione delle sanzioni  per  il  mancato  rispetto
degli obblighi di cui  al  citato  art.  3  del  decreto  legislativo
175/2014 e successive modificazioni; 
  Considerata la necessita' che il Sistema Tessera Sanitaria provveda
alla  conservazione,  in  archivi  distinti  e  separati,  dei   dati
trasmessi telematicamente ai sensi del  citato  art.  3  del  decreto
legislativo 175/2014 e successive modificazioni, per le finalita'  di
cui al citato art. 3, comma 3-bis, del medesimo  decreto  legislativo
21 novembre 2014, n. 175 nonche' per la  messa  a  disposizione,  dei
medesimi dati  all'Agenzia  delle  entrate  per  porre  in  essere  i
successivi  adempimenti  connessi   all'applicazione   delle   citate
disposizioni concernenti le sanzioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice per la protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833; 
    b)  «Assistito»,  il  soggetto  che  ha  diritto   all'assistenza
sanitaria nell'ambito del SSN; 
    c) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; 
    d) «Sito web dedicato del  Sistema  TS»,  il  sito  Internet  del
sistema TS, reso disponibile  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
    e) «TS-CNS», la Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei
Servizi, di cui all'art. 11, comma 15  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
    f) «provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  31
luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo
dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.
175; 
    g) «provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  29
luglio 2016», il provvedimento n.  123325/2016  del  29  luglio  2016
attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175, come modificato dall'art.  1,  comma  949,  lettera  a)
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilita' 2016); 
    h) «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero  dell'economia
e delle  finanze  del  31  luglio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art.  3  comma  3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
    i)  «CAD»,  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,   recante   «Codice   dell'Amministrazione
digitale»; 
    j) «Codice», il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione
dei dati personali»; 
    k) «strutture autorizzate»: le strutture di cui all'art. 1, comma
949,  lettera  a)  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Legge
Stabilita' 2016), autorizzate ai sensi dell'art.  8-ter  del  decreto
legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell'art. 70, comma  2  del
decreto legislativo n. 193 del 2006; 
    l) «autorizzazione»: autorizzazione regionale ai sensi  dell'art.
8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell'art.
70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006; 
    m) «Enti autorizzatori»: Regioni e  Provincie  autonome,  Aziende
sanitarie locali ovvero  comuni  che  provvedono  all'autorizzazione,
sulla base delle disposizioni  vigenti  in  ogni  singola  regione  e
provincia autonoma; 
    n) «documento fiscale»,  le  ricevute  di  pagamento,  fatture  e
scontrini fiscali  relativi  alle  spese  sanitarie  sostenute  dagli
assistiti per il pagamento del ticket  ovvero  per  l'acquisto  delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai  rimborsi  erogati  per  le
spese  sanitarie   sostenute   dagli   assistiti,   ai   fini   della
predisposizione   da   parte   dell'Agenzia   delle   entrate   della
dichiarazione dei redditi precompilata; 
    o)  «scontrino  parlante»,  lo  scontrino  fiscale  emesso  dalle
farmacie ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    p)  «rimborsi»,  i  rimborsi  per  prestazioni  non   erogate   o
parzialmente erogate; 
    q)  «sanzioni»,  sanzioni  previste  dall'art.  23  del   decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949,  lettera
e) della legge stabilita' 2016, concernenti l'applicazione delle  per
il mancato rispetto degli obblighi  di  cui  al  citato  art.  3  del
decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni. 

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Emergenze mediche e gestione delle complicanze nello studio odontoiatrico

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ANDI ricorre al Tar

ANDI ricorre al Tar contro l’Accordo Stato-Regioni sulle Autorizzazioni sanitarie

Dopo l’annuncio ANDI passa all’azione e dà mandato ai propri legali di ricorrere al Tar contro l’accordo Stato Regioni proposto dal Ministero della Salute in tema di Autorizzazioni sanitarie per gli studi odontoiatrici.

Nella riunione di venerdì 15 luglio l’Esecutivo Nazionale ha preso all’unanimità la decisione di ricorrere al Tar contro il provvedimento”, dice il Presidente ANDI Gianfranco Prada.

“Per ora poniamo istanza di ricorso, se qualche Regione attuerà quanto previsto dall’Accordo chiederemo anche istanza di sospensiva”, spiega il Presidente Prada.

Ricordiamo che il 9 Giugno 2016 la Conferenza Stato Regioni aveva approvato l’Accordo con le nuove norme in tema di autorizzazioni sanitarie per gli studi odontoiatrici.

Un testo che aveva fin dalla sua prima stesura visto ANDI fortemente critica. ANDI che era riuscita in un primo tempo a convincere le Regioni a rimandare il testo al Ministero della Salute, indicando anche alcuni interventi da apporre, interventi che non sono stati accolti e non rispondono alle richieste ANDI, stando al testo approvato.

Tra i punti critici rilevati da ANDI i nuovi requisiti strutturali previsti, che metterebbero a rischio l’esercizio della professione per realtà da tempo operative obbligando ad adeguamenti, come alcune procedure necessarie che risulterebbero inapplicabili, così come la scelta di classificare le strutture sulla base del numero di riuniti e del personale operante e non sulle terapie odontoiatriche praticate o sulla personalità giuridica di chi richiede l’autorizzazione. Addirittura il direttore sanitario non risulta obbligatorio per le strutture che hanno fino a cinque riuniti.

Pubblicato il 20 luglio 2016

 

 

Scuola Andi Latium

Layout 1

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Accesso al credito, Confprofessioni sottoscrive Protocollo con il Dipartimento Pari opportunità

 Esteso alle libere professioniste il patto per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili. Stella: Una nuova opportunità per contrastare il divario retributivo di genere e favorire l’imprenditorialità femminile negli studi professionali

 

Milano, 20 giugno 2016. Si apre un nuovo canale di finanziamento per facilitare l’accesso al credito da parte delle libere professioniste. Nei giorni corsi, infatti, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità il Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili, che è stato recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2017 proprio per consentire alle libere professioniste di beneficiare delle misure di sostegno per l’accesso al credito.

«La presenza femminile nel mondo professionale è in costante aumento, nonostante permanga ancora un deplorevole divario retributivo di genere che penalizza proprio le donne. In questo senso, dopo il varo di Fidiprof, i consorzi di garanzia fidi dedicati ai professionisti, l’adesione di Confprofessioni al Protocollo d’intesa rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso le problematiche di accesso al credito che colpiscono le categorie e, in particolare testimonia la nostra volontà di garantire pari opportunità all’interno delle professioni, favorendo nuove fonti di finanziamento per gli investimenti, l’avvio di start up professionali e il rilancio della libera professione al femminile».

Il Protocollo prevede un piano di interventi mirati a sostegno dell’accesso al credito per gli studi professionali a prevalente partecipazione femminile e vede l’adesione di numerose banche e intermediari finanziari, che messo a disposizione uno specifico plafond per concedere finanziamenti a condizioni competitive rispetto alla normale offerta di mercato. i finanziamenti potranno, tra l’altro, beneficiare della garanzia della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI, con conseguente possibile miglioramento dei costi.

I finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari si articolano su tre linee di intervento: Donne start up mira a sostenere le libere professioniste nella fase di creazione di nuove imprese o dell’avvio della professione;  “Investiamo nelle donne” nella fase di realizzazione di nuovi investimenti; “Donne in ripresa” nella fase di eventuale situazione di difficoltà nel corso dell’attività d’impresa.

Il Protocollo prevede, inoltre, la possibilità per le libere professionisti e per le lavoratrici autonome di chiedere, per una sola volta e nelle ipotesi espressamente indicate, la sospensione del rimborso del finanziamento, fino a 12 mesi, senza garanzie aggiuntive, in caso di: maternità; grave malattia della stessa, del coniuge o convivente, o dei figli anche adottivi; malattia invalidante di genitori, parenti o affini che siano conviventi.